| | | | | | | | Incarto n.: | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 aprile 2000 presentata da | | __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________) | relativa alla sentenza emanata il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a | | __________; | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 1° luglio 1999 la giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha pronunciato il divorzio tra __________ ed __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi concordavano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________ in proprietà esclusiva della moglie, con assunzione da parte di quest'ultima del relativo carico ipotecario (punto 4.2); che il 20 aprile 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino; che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che i dispositivi n. 2 e 4 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare e ha invitato l'ufficiale dei registri a iscrivere il fondo in proprietà esclusiva dell'istante sono i soli suscettibili di esecuzione nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare prodotto ai fini della delibazione; che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________; che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha dichiarato di assumere i costi relativi: punto 4.2 della convenzione), tanto più che il convenuto ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata tra le parti il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. dott. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario