{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-15_2000-11-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59211&nX40_KEY=4933323&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c51834eac3b01eee3f60523ac06b85c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:08", "Checksum": "2a80cf8dd10a82b42213057190697e55", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n18 novembre 2000/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 aprile 2000 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________)\n|\nriguardante la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht überlingen (D) nella causa da lei promossa contro\n|\n|\n__________;\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza 4 maggio 1999 l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dai coniugi;\nche nella citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________ della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________ RFD di __________;\nche __________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza;\nche il 1° novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare al contraddittorio;\nche nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________;\nche l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361);\nche occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);\nche nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di überlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _);\nche nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa;\nche il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;\nche in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata;\nche gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}