| | | | | | | | Incarto n. | 18 novembre 2000/rgc | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 aprile 2000 presentata da | | __________ (patrocinata dall'avv. __________) | riguardante la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht überlingen (D) nella causa da lei promossa contro | | __________; | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza 4 maggio 1999 l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dai coniugi; che nella citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________ della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________ RFD di __________; che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza; che il 1° novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare al contraddittorio; che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________; che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361); che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4); che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di überlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _); che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa; che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata; che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione: – avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario