preso atto che il 10 ottobre 2000 gli istanti hanno dichiarato di ritirare la domanda, la sentenza dovendo essere trascritta nei registri svizzeri dello stato civile da parte dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP); ritenuto che nelle particolari circostanze del caso appare giustificato rinunciare al prelievo di oneri processuali; richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC, pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione: – avv. __________; – Delegazione tutoria di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario