che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che spetta invece all'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di documenti stranieri relativi allo stato civile di cittadini svizzeri nei corrispondenti registri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid.