Ritenuto in fatto: che con sentenza del 31 maggio 1999 il Tribunale civile di Novara ha pronunciato la separazione personale tra __________, cittadino italiano, e __________, cittadina svizzera; che il 23 marzo 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino; che le parti hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con dichiarazione del 22 maggio 2000; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello รจ competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv.