250.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata dichiarata irricevibile; che l'ordinanza è pervenuta per rogatoria al patrocinatore dell'istante, come detto, l'8 febbraio 2000; che nel termine impartitogli l'istante non ha versato alcunché e nemmeno ha postulato – per avventura – la restituzione del termine (art. 137 CPC) o il beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 155 CPC); che in siffatte condizioni l'istanza non può essere vagliata nel merito e va stralciata dai ruoli (art. 12 cpv.