che a norma dell'art. 147 CPC ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che chiede e anticipare le somme fissate dal giudice in garanzia delle spese giudiziarie presunte; che nella fattispecie il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 16 dicembre 1999 a depositare entro il 30 giugno 2000 una somma di fr. 250.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata dichiarata irricevibile; che l'ordinanza è pervenuta per rogatoria al patrocinatore dell'istante, come detto, l'8 febbraio 2000;