che l'ordinanza del giudice delegato รจ stata notificata al patrocinatore dell'istante, per commissione rogatoria, l'8 febbraio 2000 (attestazione del 14 febbraio 2000 del Ministero ellenico della giustizia, Direzione A, sezione 4); che l'istante non ha reagito all'ingiunzione; e considerando in diritto: che a norma dell'art. 147 CPC ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che chiede e anticipare le somme fissate dal giudice in garanzia delle spese giudiziarie presunte; che nella fattispecie il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 16 dicembre 1999 a depositare entro il 30 giugno 2000 una somma di fr.