richiamato il verbale d'udienza del 20 luglio 1999, che contiene la proposta di scioglimento della comproprietà discussa davanti alla giudice delegata, poi formalizzata con la firma della convenzione del 22 novembre 2000; constatato che nell'accordo del 22 novembre 2000 le parti hanno convenuto di suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili; ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la vertenza sia perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 CPC, decreta: 1.