b CPC), nulla inducendo a dubitare di tale competenza, per altro, all’interno del Canton Zugo; che le parti risultano essere state regolarmente sentite (art. 510 lett. c CPC), tant’è che il convenuto ha chiesto la revoca del provvedimento emanato senza contraddittorio, vedendoselo però confermare dopo un doppio scambio di memoriali (decreto del 2 settembre 1998, pag. 5); che, ciò posto, sono date tutte le condizioni cumulative prescritte dall’art. 510 CPC; che i costi dell’attuale giudizio vanno a carico dell’istante, il convenuto non avendo avversato la delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC;