che la presidente di questa Camera ha invitato essa medesima l’ufficiale del registro fondiario, il 4 agosto 1998, a iscrivere in via cautelare, per la durata del procedimento di delibazione, una restrizione della facoltà di disporre sulla citata particella; che nel contempo essa ha impartito all’istante un termine per produrre un attestato della cancelleria del tribunale da cui risultasse che il decreto non era più suscettibile di opposizione o di ricorso;