– arrotondati. Non si giustifica per converso, in nessuno dei due casi, l'applicazione dell'art. 12 TOA, sia perché i supplementi previsti in tale norma entrano in considerazione solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4), ipotesi che – come si è appena constatato – è estranea alla fattispecie, sia perché la causa direttamente in appello non ha imposto agli avvocati maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. La petizione è respinta.