b) A prescindere dall'eventuale illiceità dell'atto e dall'eventuale colpa degli organi di tutela (questioni lasciate aperte poc'anzi), nella fattispecie non si ravvisa alcuna azione suscettibile di offendere gravemente la personalità dell'interdicendo. Si ricordi che, già dal profilo oggettivo, la perdita di un bene materiale, quand'anche di valore affettivo, giustifica un'indennità per torto morale solo in casi molto specifici. La giurisprudenza è restrittiva al riguardo (Brehm, op. cit., n. 72 ad art. 49 CO con richiami), l'art. 49 CO essendo destinato a tutelare soltanto sofferenze particolarmente dolorose (cfr. Brehm, op. cit., n. 20 ad art. 49 CO).