Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 33 ad art. 164 CO). In primo luogo ci si potrebbe domandare quindi se l'attrice sia legittimata, in base all'atto di cessione del 22 aprile 1994 (doc. _), a far valere l'eventuale torto morale subìto dal marito. Sia come sia, si rispondesse pure affermativamente al quesito, nulla muterebbe ai fini del giudizio per le ragioni in appresso. b) A prescindere dall'eventuale illiceità dell'atto e dall'eventuale colpa degli organi di tutela (questioni lasciate aperte poc'anzi), nella fattispecie non si ravvisa alcuna azione suscettibile di offendere gravemente la personalità dell'interdicendo.