Quand' anche non sussistessero gli estremi di allarmarsi subito, in effetti, nulla suffraga l'evenienza che la vendita potesse risultare più fruttuosa in seguito e che quindi un danno possa essere insorto a causa della fretta. Né avrebbe senso attardarsi sulle altre condizioni cui soggiace la responsabilità degli organi di tutela (illiceità, nesso causale, colpa). In mancanza di un verosimile danno, infatti, sarebbe vano indagare – nel quadro di un'azione di responsabilità – su eventuali errori degli organi di tutela. Al riguardo l'azione si rivela priva di consistenza. 5. Oltre al risarcimento del danno, l'attrice chiede un'indennità di fr.