Già si è visto però che l'attrice, e con lei il marito, si sono ben presto ricreduti, al punto da instare a tre riprese per l'annullamento della transazione davanti all'Obergericht di Soletta. Non incombe a questa Camera giudicare – si ripete – se la firma della nota transazione giudiziale da parte di __________ nel marzo del 1993 (allorché la sua rappresentanza provvisoria era stata revocata da più di tre anni) fosse affetta da vizi. Ai fini dell'attuale giudizio è sufficiente fondarsi su quanto la stessa attrice afferma costantemente fin dall'introduzione della causa, il 19 maggio 1994. E in base a tali affermazioni la conclusione può essere una soltanto: