Ai fini del giudizio ci si può dunque dipartire da tale presupposto, addotto dall'attrice stessa. Quanto all'interrogativo di sapere se la firma della transazione giudiziale – appunto nel 1993 – davanti all'Obergericht di Soletta fosse affetta da vizio della volontà (sebbene __________ avesse dichiarato espressamente di conoscere lo stato patrimoniale della ditta al 31 dicembre 1992 e di sapere che in simili circostanze si prospettava una riduzione di capitale per risanare l'azienda: doc. _, pag. 2 a metà, clausola n. 2), la questione non riguarda l'attuale causa.