giurisprudenza a condizioni restrittive ed è concessa solo in casi eccezionali. 3. Nella sua sentenza del 9 maggio 1997 questa Camera, chiamata a statuire sulla prescrizione della pretesa, ha già avuto modo di esporre le norme federali e cantonali che disciplinano la responsabilità degli organi di tutela, come pure di ammetterne l'applicabilità – in linea di principio – ai convenuti (consid. 1 a 3). Su tali questioni non giova ripetersi. Controverso rimane il problema di sapere, come rileva l'attrice, se la vendita delle azioni (al prezzo di fr. 350 000.–) abbia cagionato un danno all'interdicendo, se sia avvenuta cioè a un prezzo inferiore rispetto al valore venale dei titoli.