–, ossia il 5% del danno patrimoniale. 2. Entrambe le parti convenute obiettano, in sintesi, che gli organi di tutela non hanno affatto violato il dovere di diligenza previsto dall'art. 426 CC, giacché la vendita urgente delle azioni – avvenuta con il consenso dei coniugi __________ – era necessaria nell'interesse dell'interdicendo, in modo da ottenere liquidità sufficienti per onorare debiti scaduti. __________, __________ e il Comune di __________ soggiungono che, come risulta dalla perizia, il ricavato di fr. 350 000.–, pur non raggiungendo il valore venale delle azioni, era superiore al prezzo che si sarebbe potuto ragionevolmente conseguire in caso di vendita a breve termine.