Con ciò gli organi di tutela, compreso il rappresentante provvisorio, avrebbero violato il loro dovere di diligenza (art. 426 CC), cagionando al marito un danno economico, oltre che sofferenze psichiche. Sempre secondo l'attrice, il comportamento illecito e la colpa delle autorità coinvolte è fuori discussione, così come pacifico e comprovato è il nesso di causalità – naturale e adeguato – fra gli atti e le omissioni degli organi di tutela, da un lato, e il pregiudizio patito dall'interdicendo, dall'altro. La sola questione litigiosa consisterebbe dunque nell'accertare l'esistenza e l'entità del pregiudizio.