Ultimata l'istruttoria di tale eccezione, le parti sono comparse al dibattimento finale del 4 dicembre 1996, mantenendo le proprie posizioni. __________, __________ e il Comune di __________ hanno precisato inoltre la domanda di risarcimento del danno subìto per l'indebita lite in fr. 30 000.–. Statuendo con sentenza del 9 maggio 1997, questa Camera ha respinto l'eccezione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state poste per un quinto a carico di __________ e __________ in solido e per il resto a carico di __________, __________ e del Comune di __________, sempre con vincolo di solidarietà.