200 000.–. Con ordinanza del 21 novembre 1994 questa Camera ha conferito all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria e con decreto dello stesso giorno ha respinto la domanda di cauzione. In sede di replica e duplica le parti hanno confermato il loro punto di vista, l'attrice chiedendo nondimeno che gli interessi del 5% decorressero dal 22 novembre 1988 anziché dal 10 gennaio 1992, come figurava nella petizione. D. Il giudice delegato ha limitato l'udienza preliminare del 6 giugno 1995 all'esame della prescrizione. Ultimata l'istruttoria di tale eccezione, le parti sono comparse al dibattimento finale del 4 dicembre 1996, mantenendo le proprie posizioni.