Con risposta del 26 ottobre 1994 __________ e __________ hanno proposto di respingere la petizione e in via preliminare hanno eccepito la prescrizione di qualunque pretesa. Nella loro risposta del 28 ottobre 1994 __________, __________ e il Comune di __________ hanno concluso a loro volta per il rigetto dell'azione, sollevando preliminarmente la medesima eccezione opposta dalle altre convenute, e hanno chiesto che l'attrice fosse tenuta a rifondere loro una somma imprecisata per il pregiudizio subìto dall'indebita lite. Il 7 novembre 1994 __________, __________ e il Comune di __________ hanno instato dipoi perché l'attrice fosse tenuta a prestare una cauzione processuale di fr. 200 000.–.