– per torto morale, il tutto con interessi al 5% dal 10 gennaio 1992. Postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, essa ha sostenuto – in sintesi – che nell'autunno del 1988 il rappresentante provvisorio __________ ha venduto sottocosto a __________ ed __________ (zio e nipote del marito) 408 azioni nominative (valore nominale di fr. 1000.– ciascuna) della ditta __________ AG, appartenenti al marito __________, e che la Delegazione tutoria di __________ nulla ha fatto per impedire tale alienazione.