{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-6_2002-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59283&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "957362e56c2c3ac4f70d45766e424044"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:45", "Checksum": "5a40e6383339a686c089640074982295", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) A prescindere dall'eventuale illiceità dell'atto e dall'eventuale colpa degli organi di tutela (questioni lasciate aperte poc'anzi), nella fattispecie non si ravvisa alcuna azione suscettibile di offendere gravemente la personalità dell'interdicendo. Si ricordi che, già dal profilo oggettivo, la perdita di un bene materiale, quand'anche di valore affettivo, giustifica un'indennità per torto morale solo in casi molto specifici. La giurisprudenza è restrittiva al riguardo (Brehm, op. cit., n. 72 ad art. 49 CO con richiami), l'art. 49 CO essendo destinato a tutelare soltanto sofferenze particolarmente dolorose (cfr. Brehm, op. cit., n. 20 ad art. 49 CO). Ammesso e non concesso che la vendita intempestiva delle azioni si configuri come un atto colposamente illecito, dal lato oggettivo essa non basta a denotare una grave offesa alla personalità di __________. Soggettivamente è possibile che questi abbia avvertito l'alienazione dei titoli come una sorta di sconfitta personale, soprattutto nei confronti di __________ ed __________, ma dal lato oggettivo la vendita non trascende in una lesione della personalità. Tanto meno ove si consideri che, stando alle allegazioni dell'attrice medesima, se non subito l'alienazione sarebbe dovuta avvenire a breve termine, prima che il valore venale dei titoli cominciasse a scendere. Ne segue che la pretesa per torto morale non adempie, già a un primo esame, i requisiti dell'art. 49 CO. Anche su questo punto la petizione risulta quindi sprovvista di buon diritto.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC) che, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, vede subentrare in sua vece lo Stato del Cantone Ticino. La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG) è fissata in funzione del valore litigioso, che è quello delle domande (complessivi\nfr. 1 500 458.95). Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid. 5). La pratica ha richiesto un notevole dispendio di tempo e una ragguardevole mole di lavoro per il patrocinatore di __________, __________ e del Comune di __________, sicché appare giustificato far capo – per quanto riguarda tali convenuti – all'aliquota medio-alta del 5% (fr. 75 000.– arrotondati). A ciò vanno aggiunte spese per presumibili fr. 3000.– (art. 3 TOA). D'altro lato i tre convenuti hanno lasciato cadere in sede di conclusioni la domanda di risarcimento per danno da indebita lite (fr. 30 000.–), che li vede quindi soccombenti, ma che ha comportato per il legale dell'attrice un impegno pressoché trascurabile, onde l'applicazione dell'aliquota minima dell'8% (fr. 2400.–). Ne discende un'indennità per ripetibili di complessivi fr. 75 600.–.\nIl legale di __________ e __________, pur non rinunciando formalmente al mandato, si è disinteressato del processo dopo il marzo del 2000 (le proprie assistite essendo ormai di ignota dimora), quando la causa era in fase istruttoria (non si erano ancora posti i quesiti peritali). Il suo ultimo atto consiste in una lettera del 17 marzo 2000 in cui comunicava che non avrebbe partecipato al successivo contraddittorio (indetto per discutere una sua stessa opposizione a una domanda di restituzione in intero), dopo di che è rimasto sempre passivo. Ai fini delle ripetibili egli va trattato perciò come un legale che materialmente desista dal patrocinio. In tali circostanze l'onorario ad valorem va combinato con l'onorario ad horam (art. 11 cpv. 2 TOA), secondo la nota formula elaborata dal Consiglio di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15). L'onorario ad valorem è in concreto quello già noto (fr. 75 000.–); quello ad horam può essere ragionevolmente stimato in fr. 21 000.– (70 ore retribuite fr. 300.– l'una). Ne risulta un onorario di fr. 32 815.–, cui vanno aggiunte le spese presumibili (art. 3 TOA), per un totale dunque di fr. 35 500.– arrotondati.\nNon si giustifica per converso, in nessuno dei due casi, l'applicazione dell'art. 12 TOA, sia perché i supplementi previsti in tale norma entrano in considerazione solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4), ipotesi che – come si è appena constatato – è estranea alla fattispecie, sia perché la causa direttamente in appello non ha imposto agli avvocati maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. La petizione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 40 000.—\nb) perizia fr. 53 549.55\nc) spese diverse fr. 114.05\nd) testi fr. 336.40\nfr. 94 000.—\nsono posti a carico di __________, e in sua vece, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato del Cantone Ticino. A titolo di ripetibili l'attrice rifonderà a __________ e __________ un'indennità di fr. 35 500.– complessivi, come pure un'indennità di fr. 75 600.– complessivi a __________, __________ e al Comune di __________.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– avv. __________;\n– avv. __________.\nComunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (art. 162a CPC), dopo il passaggio in giudicato.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}