{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-6_2002-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59283&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "957362e56c2c3ac4f70d45766e424044"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:45", "Checksum": "5a40e6383339a686c089640074982295", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) È vero che, stando a __________ (il quale aveva concesso a __________, il 12 maggio 1993, un mutuo di fr. 100 000.– per onorare la transazione giudiziale: doc. _), il valore dei titoli sarebbe stato – stando alle dichiarazioni della stessa attrice – di almeno un milione di franchi, e ciò ancora nel 1993 (verbale di audizione rogatoriale del 23 novembre 1999, risposta n. 3, pag. 5 in basso). Già si è visto però che l'attrice, e con lei il marito, si sono ben presto ricreduti, al punto da instare a tre riprese per l'annullamento della transazione davanti all'Obergericht di Soletta. Non incombe a questa Camera giudicare – si ripete – se la firma della nota transazione giudiziale da parte di __________ nel marzo del 1993 (allorché la sua rappresentanza provvisoria era stata revocata da più di tre anni) fosse affetta da vizi. Ai fini dell'attuale giudizio è sufficiente fondarsi su quanto la stessa attrice afferma costantemente fin dall'introduzione della causa, il 19 maggio 1994. E in base a tali affermazioni la conclusione può essere una soltanto: se __________ fosse rimasto proprietario delle azioni, egli avrebbe assistito a un calo di valore manifesto. Nemmeno l'attrice pretende per altro, come detto, che il valore dei titoli abbia mai dato, in un momento qualsiasi, segni di ripresa.\nd) Tutto ciò premesso, __________ può avere subìto un danno nella sola eventualità in cui fosse possibile alienare il pacchetto azionario, dopo il novembre del 1988, spuntando una cifra superiore a quella ricavata dal rappresentante provvisorio (fr. 350 000.–). Sempre a condizione di agire con sollecitudine, poiché nel lasso di tre anni i titoli avrebbero perduto oltre un terzo del loro pregio (passando da un valore peritalmente accertato di fr. 522 240.– a meno di fr. 350 000.–). Ora, non solo l'attrice non indica chi sarebbe stato disposto a pagare un miglior prezzo entro un lasso di tempo ragionevole, ma essa sembra rimproverare agli organi di tutela proprio l'alienazione come tale, denunciando “l'incredibile svendita” che ha gravemente offeso e prostrato il coniuge, ricaduto in gravi depressioni e nell'abuso di alcolici (petizione, pag. 6 in basso). Il fatto è che se le azioni non fossero state cedute, __________ avrebbe patito a scadenza relativamente breve disagi maggiori. Non solo, infatti, il valore dei titoli sarebbe nettamente diminuito, ma egli si sarebbe verosimilmente visto escutere dai creditori, i quali nel novembre del 1988 portavano ancora pazienza (nonostante i timori di __________: sopra, consid. 3a), ma non sicuramente a tempo indefinito.\ne) Ne segue che l'attrice non ha affatto reso verosimile il danno patito dal coniuge. Ancora nel suo memoriale conclusivo essa si limita a criticare l'operato dei convenuti, censurando la vendita del pacchetto azionario, ma non pretende – né tanto meno sostanzia concretamente l'ipotesi – che fosse possibile vendere i 408 titoli a condizioni migliori prima che il loro valore scendesse. Men che meno ove si consideri che le azioni erano quelle di un'azienda di famiglia, non quotata in borsa, sicché l'acquisto dei titoli non poteva certo presumersi di interesse per il grande pubblico. Nelle condizioni illustrate è superfluo tornare a interrogarsi sulla necessità di alienare il pacchetto azionario con urgenza (sopra, consid. 3). Quand' anche non sussistessero gli estremi di allarmarsi subito, in effetti, nulla suffraga l'evenienza che la vendita potesse risultare più fruttuosa in seguito e che quindi un danno possa essere insorto a causa della fretta. Né avrebbe senso attardarsi sulle altre condizioni cui soggiace la responsabilità degli organi di tutela (illiceità, nesso causale, colpa). In mancanza di un verosimile danno, infatti, sarebbe vano indagare – nel quadro di un'azione di responsabilità – su eventuali errori degli organi di tutela. Al riguardo l'azione si rivela priva di consistenza.\n5. Oltre al risarcimento del danno, l'attrice chiede un'indennità di\nfr. 70 000.– per il torto morale cagionato al marito. Sostiene – come si è testé anticipato – che questi è stato “gravemente offeso nella sua personalità” dalla svendita delle azioni, al punto da ricadere in depressione e nell'abuso di alcolici. Invero la riparazione di pregiudizi immateriali non è disciplinata dall'art. 426 CC, che si riferisce solo al risarcimento di danni economici. In proposito tornano pertanto applicabili le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (Gross in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 16 ad art. 426–429 CC).\na) L'art. 49 CO subordina il versamento di un'indennità per torto morale – fra l'altro – all'esistenza di una lesione della personalità, che dev'essere grave, dal profilo oggettivo e soggettivo (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 19 segg. ad art. 49 CO con riferimenti). Per di più, la dottrina è divisa quanto alla cedibilità di una simile pretesa (Brehm, op. cit., n. 88 ad art. 49 CO e n. 126 ad art. 47 CO con rinvii; cfr. anche Girsberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 33 ad art. 164 CO). In primo luogo ci si potrebbe domandare quindi se l'attrice sia legittimata, in base all'atto di cessione del 22 aprile 1994 (doc. _), a far valere l'eventuale torto morale subìto dal marito. Sia come sia, si rispondesse pure affermativamente al quesito, nulla muterebbe ai fini del giudizio per le ragioni in appresso."}