{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-6_2002-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59283&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "957362e56c2c3ac4f70d45766e424044"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:45", "Checksum": "5a40e6383339a686c089640074982295", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Dal carteggio processuale risulta che, nella già citata causa avviata da __________ davanti all'Amtsgericht __________ per far accertare la nullità della compravendita litigiosa, all'udienza principale del 9 settembre 1991 le controparti __________ ed __________ avevano offerto all'attore la retrocessione del pacchetto azionario contro rimborso del prezzo di acquisto (fr. 350 000.–), ma che l'attore aveva rifiutato (doc. _, pag. 8 secondo paragrafo e pag. 12 in fondo). Il tribunale aveva poi respinto l'azione con sentenza del giorno stesso (doc. _). Contro tale giudizio __________ era insorto all'Obergericht del Canton Soletta, davanti al quale le parti avevano poi concluso, il 22 marzo 1993, la seguente transazione giudiziale (doc. _, pag. 2):\n1. Die Parteien vereinbaren, den Verkauf der 408 Namenaktien an __________ rückzuabwickeln. Die gegenseitigen Leistungen sind Zug um Zug wie folgt zu erbringen:\na) Die Beklagten hinterlegen die Aktienzertifikate Nr. 3, 8, und 10 bei der __________.\nb) Die Aktien sind dem Kläger gegen die Bezahlung von Fr. 100 000.– herauszugeben.\nc) Die Zahlung gemäss lit. b hievor hat bis am 25. Mai 1993 zu erfolgen.\nd) (…)\n2. Der Kläger hat Kenntnis vom Abschluss der __________ per 31.12.1992 und weiss, dass unter Umständen ein Kapitalschnitt notwendig wird.\n(…)\nCiò posto, l'Obergericht aveva stralciato quel 22 marzo 1993 la causa dai ruoli (doc. _). Se non che, in seguito __________ aveva sconfessato l'accordo e il 25 maggio 1993 aveva presentato all'Obergericht una domanda di revisione in cui chiedeva che, annullata la transazione, si giudicasse sul suo appello (doc. _). Il tribunale aveva respinto la domanda con sentenza del\n21 settembre 1993 (doc. _). Una seconda domanda di revisione era stata rigettata dallo stesso tribunale il 15 novembre 1993 (doc. _) e la procedura di una terza domanda, analoga, è stata sospesa dall'Obergericht con decisione del 20 ottobre 1994, in attesa dell'odierna sentenza (doc. _).\na) Stando all'attrice, il rifiuto dell'offerta in prima sede e la ricusa della transazione firmata in appello non erano dovute a carenze di liquidità da parte del marito (tant'è che il 12 maggio 1993 essa aveva contratto un mutuo di fr. 100 000.– proprio per finanziare l'operazione: doc. _, clausola n. 1), ma alla circostanza che “le azioni della società nel 1991 risp. nel 1993 avevano perso molto del loro valore, per cui il prezzo offerto di fr. 350 000.–/fr. 100 000.– era già troppo esoso” (replica, pag. 28 verso l'alto). L'affermazione è senz'altro apodittica, ma potrebbe apparire non priva di ogni verosimiglianza ove si pensi che proprio nel 1988 la __________ era entrata in un periodo di difficoltà finanziarie, sfociate cinque anni più tardi in una riduzione di capitale (doc. _, pag. 6 in alto). Ai fini del giudizio ci si può dunque dipartire da tale presupposto, addotto dall'attrice stessa. Quanto all'interrogativo di sapere se la firma della transazione giudiziale – appunto nel 1993 – davanti all'Obergericht di Soletta fosse affetta da vizio della volontà (sebbene __________ avesse dichiarato espressamente di conoscere lo stato patrimoniale della ditta al 31 dicembre 1992 e di sapere che in simili circostanze si prospettava una riduzione di capitale per risanare l'azienda: doc. _, pag. 2 a metà, clausola n. 2), la questione non riguarda l'attuale causa.\nb) Sta di fatto che, dipartendosi dalle stesse allegazioni dell'attrice, __________ potrebbe avere subìto un danno dall'avvenuta vendita delle azioni per fr. 350 000.– nel novembre del 1988 solo se, tra quella data e il settembre del 1991 al più tardi, fosse stato possibile realizzare i titoli a un prezzo superiore. Il 9 settembre 1991, in effetti, il valore venale delle azioni doveva già essere ben al di sotto di fr. 350 000.–, in difetto di che mal si comprende come l'attrice possa definire “troppo esosa” l'offerta formulata quel giorno da __________ ed __________. Che poi il valore venale delle azioni sia risalito – eventualità cui l'attrice nemmeno allude – appare inverosimile e addirittura impensabile, l'attrice medesima affermando che nel marzo del 1993 il valore dei titoli era ormai sceso sotto i fr. 100 000.–, al punto da definire “troppo esoso” anche il prezzo fissato nella transazione giudiziale. Nel caso in cui le azioni non fossero state vendute, quindi, dal novembre del 1988 in poi __________ avrebbe visto precipitarne il valore (peritalmente accertato in fr. 522 240.–, ma ritenuto più alto dall'attrice, che ancora nelle conclusioni ha censurato i criteri di valutazione adottati dall'esperto) in tempi brevi. A distanza di tre anni, in effetti, il deprezzamento era già tale da non potersi più ricavare, a detta dell'attrice medesima, neanche la somma di fr. 350 000.–."}