{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-6_2002-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59283&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "957362e56c2c3ac4f70d45766e424044"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:45", "Checksum": "5a40e6383339a686c089640074982295", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Nella sua sentenza del 9 maggio 1997 questa Camera, chiamata a statuire sulla prescrizione della pretesa, ha già avuto modo di esporre le norme federali e cantonali che disciplinano la responsabilità degli organi di tutela, come pure di ammetterne l'applicabilità – in linea di principio – ai convenuti (consid. 1 a 3). Su tali questioni non giova ripetersi. Controverso rimane il problema di sapere, come rileva l'attrice, se la vendita delle azioni (al prezzo di fr. 350 000.–) abbia cagionato un danno all'interdicendo, se sia avvenuta cioè a un prezzo inferiore rispetto al valore venale dei titoli. Il perito ha stimato tale valore, nel 1988, in fr. 522 240.– (referto, punto 3.1.4 pag. 16 in basso), ossia fr. 172 240.– oltre il ricavato della vendita. Ha accertato nondimeno che, nel caso in cui l'operazione fosse dovuta avvenire in tempi brevi, il valore del pacchetto azionario si sarebbe verosimilmente attestato, sempre nel 1988, a fr. 300 000.– (punto 3.2, pag. 17 in basso). Ciò premesso, occorre esaminare anzitutto se __________ fosse tenuto a vendere con urgenza le azioni dell'interdicendo, nell'interesse di lui, per procurarsi le liquidità necessarie a pagare debiti improrogabili. Se così fosse, in effetti, non potrebbe farsi questione di danno patrimoniale, giacché __________ avrebbe incassato fr. 50 000.– più di quanto valevano i titoli.\na) I convenuti – e soprattutto __________, __________ e il Comune di __________ – adducono che nel 1988 la situazione finanziaria dell'interdicendo era “molto preoccupante”: __________ era “gravato da numerosi debiti oltretutto riguardanti anche oneri di importanza esistenziale, quali ad esempio il pagamento della pigione e delle spese ospedaliere della madre” (risposta del 28 ottobre 1994, pag. 50 verso l'alto). Sottolineano inoltre che __________, in una lettera del 29 settembre 1988, aveva proposto alla Delegazione tutoria di __________ la vendita delle azioni “per evitare una dozzina di precetti esecutivi, dato che i debiti bruciano” (memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001, pag. 4 verso l'alto con riferimento al doc. _). Sempre secondo i convenuti, la situazione finanziaria dell'interdicendo si sarebbe ulteriormente deteriorata dopo di allora, i debiti essendo aumentati dai fr. 188 453.70 indicati dal rappresentante provvisorio nella lettera del 29 settembre 1988 (doc. _) ai fr. 237 603.95 figuranti nell'ordine di pagamento da egli impartito il 29 novembre successivo all'__________ (doc. _; conclusioni citate, pag. 5 in basso). Da parte sua, l'attrice nega che la situazione finanziaria del marito rendesse necessaria una vendita a breve termine delle azioni. Afferma che i debiti di lui, contrariamente alle asserzioni dei convenuti, non erano di natura tale da giustificare un pagamento urgente, tant'è che il marito non era nemmeno oggetto di procedure esecutive. Per di più, il rappresentante provvisorio avrebbe omesso di annoverare fra gli attivi coniugali gli averi bancari, un deposito di titoli e alcuni gioielli, allestendo in definitiva un inventario della sostanza incompleto e inveritiero al solo scopo di far apparire urgente la vendita da egli sollecitata.\nb) Nella nota lettera del 29 settembre 1988 al segretario della Delegazione tutoria (doc. _) il rappresentante provvisorio si era così espresso:\nPer evitare una dozzina di precetti esecutivi (avvisati) propongo di vendere gli [sic] azioni al costo non fuori posto di fr. 346 800.–.\nSotto il mio controllo personale verrebbero pagate [sic] tutti debiti di fr. 188 500.–; fr. 100 000.– in obbligazioni bancari [sic] e la rimanenza di\nfr. 58 300.– cto-corr. bancario.\nNon tocca a me di decidere; i debiti brucciano [sic].\nVendute le azioni, il 29 novembre 1988 lo stesso __________ ha dato ordine all'__________ di saldare con il provento dell'operazione debiti di __________ per complessivi fr. 237 603.95 (doc. _). Il fascicolo processuale non consente tuttavia di desumere che la situazione finanziaria di __________, quand'anche precaria, fosse tale da imporre il pagamento immediato dei debiti indicati dal rappresentante provvisorio. Che i creditori elencati nell'ordine di pagamento bancario avessero sollecitato le loro spettanze o avessero finanche minacciato – come sembra lasciar intendere __________ (doc. _) – l'avvio di procedimenti esecutivi non risulta dagli atti. Questi non confortano nemmeno l'assunto dei convenuti, secondo cui __________ non aveva liquidità sufficienti per far fronte a “oneri di importanza esistenziale, quali ad esempio il pagamento della pigione” (sopra, consid. a). Non risulta in effetti – né i convenuti pretendono – che l'interdicendo abbia mai ricevuto diffide di pagamento relative a canoni di locazione né, tanto meno, comminatorie di disdetta (art. 257d CO). Riguardo alle possibili spese ospedaliere della madre (memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001, pag. 50), è appena il caso di ricordare che il rappresentante provvisorio era tenuto a curare anzitutto gli interessi dell'interdicendo. Quale emergenza inducesse a pagare subito eventuali debiti della madre utilizzando beni del figlio non è dato a divedere. Per finire, quindi, che le 408 azioni dovessero essere alienate immediatamente nell'autunno del 1988 risulta assai dubbio, sicché non si può escludere a priori che dall'avvenuta vendita per fr. 350 000.– __________ possa anche avere subìto pregiudizio. Occorre esaminare, in simili circostanze, se ciò sia il caso, rispettivamente se l'ammontare del danno sia comprovato. Solo in tale ipotesi gioverà indagare oltre, ammesso e non concesso che ciò sia fattibile, sulla necessità di vendere senza indugio il pacchetto azionario."}