{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-6_2002-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59283&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "957362e56c2c3ac4f70d45766e424044"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:45", "Checksum": "5a40e6383339a686c089640074982295", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. All'udienza preliminare del 15 ottobre 1997 le parti hanno offerto svariate prove, fra cui una perizia sul valore venale delle azioni litigiose, che il giudice delegato ha ammesso con ordinanza del 16 giugno 1998. Esperiti gli altri mezzi istruttori, il perito è stato invitato a presentare il proprio referto, che ha trasmesso alla Camera il 27 novembre 2000. L'attrice ne ha chiesto la delucidazione scritta con istanza del 14 dicembre 2000. Il perito ha consegnato il suo complemento il 26 giugno 2001. Con decreto del 16 agosto 2001 il giudice delegato, accertato che __________ si era rivolta a un legale di fiducia, ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 16 novembre 2001 __________ ha ribadito le proprie domande di petizione. __________, __________ e il Comune di __________ hanno presentato anch'essi un memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001 in cui hanno proposto, una volta ancora, di respingere l'azione, rinunciando in ogni modo a chiedere la rifusione del pregiudizio per indebita lite. __________ e __________, inattive sin dal marzo 2000, sono rimaste silenti e non si sono costituite nemmeno al dibattimento finale del 23 novembre 2001, in esito al quale __________, __________, __________ e il Comune di __________ hanno riaffermato le loro contrapposte posizioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'attrice rimprovera al rappresentante provvisorio __________, deceduto – come detto – nel 1993, di avere “svenduto”, nell'autunno del 1988, 408 azioni nominative della ditta __________ appartenenti al marito, e che la Delegazione tutoria di __________ nulla ha fatto per impedire tale alienazione. Con ciò gli organi di tutela, compreso il rappresentante provvisorio, avrebbero violato il loro dovere di diligenza (art. 426 CC), cagionando al marito un danno economico, oltre che sofferenze psichiche. Sempre secondo l'attrice, il comportamento illecito e la colpa delle autorità coinvolte è fuori discussione, così come pacifico e comprovato è il nesso di causalità – naturale e adeguato – fra gli atti e le omissioni degli organi di tutela, da un lato, e il pregiudizio patito dall'interdicendo, dall'altro. La sola questione litigiosa consisterebbe dunque nell'accertare l'esistenza e l'entità del pregiudizio. A tale riguardo essa rileva che il perito ha stimato il valore del pacchetto azionario, al momento della vendita (1988), in fr. 522 240.–, rispettivamente in fr. 300 000.– qualora l'alienazione fosse dovuta intervenire con urgenza. L'attrice nega però che il marito versasse in una situazione finanziaria tale da giustificare la vendita immediata delle azioni. Inoltre essa ritiene che il perito abbia adottato un metodo di calcolo erroneo e non abbia valutato adeguatamente taluni attivi societari, da cui risulterebbe un valore delle azioni, nel 1988, superiore a quindici milioni di franchi. Donde il buon fondamento della domanda di risarcimento di fr. 1 430 458.95, cui si aggiunge un torto morale che l'attrice valuta in fr. 70 000.–, ossia il 5% del danno patrimoniale.\n2. Entrambe le parti convenute obiettano, in sintesi, che gli organi di tutela non hanno affatto violato il dovere di diligenza previsto dall'art. 426 CC, giacché la vendita urgente delle azioni – avvenuta con il consenso dei coniugi __________ – era necessaria nell'interesse dell'interdicendo, in modo da ottenere liquidità sufficienti per onorare debiti scaduti. __________, __________ e il Comune di __________ soggiungono che, come risulta dalla perizia, il ricavato di fr. 350 000.–, pur non raggiungendo il valore venale delle azioni, era superiore al prezzo che si sarebbe potuto ragionevolmente conseguire in caso di vendita a breve termine. Ne desumono che __________ non ha subìto alcun pregiudizio dall'alienazione. Tanto meno – essi proseguono – ove si consideri che in una causa promossa dallo stesso __________ davanti all'Amtsgericht __________ (Canton Soletta) per far accertare la nullità della compravendita, proprio l'attore ha rifiutato nel 1991 l'offerta di rientrare in possesso del pacchetto azionario alle condizioni d'acquisto, e nel 1993 non ha dato seguito nemmeno alla transazione giudiziaria con cui si era posto fine alla causa, che prevedeva la retrocessione dei titoli dietro versamento di soli fr. 100 000.–. I convenuti negano per finire che l'alienazione litigiosa, quand'anche sia avvenuta sottocosto, possa giustificare un'indennità a titolo di riparazione morale, la quale soggiace per giurisprudenza a condizioni restrittive ed è concessa solo in casi eccezionali."}