{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-6_2002-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59283&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "957362e56c2c3ac4f70d45766e424044"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:45", "Checksum": "5a40e6383339a686c089640074982295", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2002 10.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n22 febbraio 2002/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello (responsabilità degli organi di tutela) con petizione del 19 maggio 1994 da\n|\n|\n__________ (ora patrocinata dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinate dall'avv. __________) __________ avv. __________, e il Comune di __________, rappresentato dal Municipio (patrocinati dall'avv. dott. __________); |\nper ottenere una somma imprecisata, ma almeno fr. 1 430 458.95 a titolo di risarcimento danni e fr. 70 000.– per torto morale, con interessi al 5% dal 10 gennaio 1992, pretese avversate dai convenuti;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta la petizione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ ha chiesto il 16 giugno 1988 alla Delegazione tutoria di __________ che il marito __________ (nato il __________ 1944), sposato in seconde nozze il __________ 1987, fosse posto sotto tutela per abuso di alcolici e psicofarmaci, cattiva amministrazione e prodigalità. L'istanza è stata integrata il 28 giugno 1988. Esaminato il caso, il 12 agosto 1988 la Delegazione tutoria di __________ si è rivolta all'autorità di vigilanza perché instasse davanti al Consiglio di Stato per l'interdizione di __________ (art. 370 CC) e il 22 agosto 1988 ha sospeso provvisoriamente l'interessato dai diritti civili, designandogli un rappresentante nella persona di __________ (art. 386 CC). Ai primi di ottobre del 1988 i coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a __________ e l'11 gennaio 1989 la Delegazione tutoria di __________ ha formalmente assunto il caso, confermando __________ in qualità di rappresentante. Quest'ultimo è poi stato sostituito il\n10 maggio 1989 dal tutore ufficiale __________. Il 17 novembre 1989, nell'ambito di un'audizione davanti all'autorità di vigilanza sulle tutele, __________ ha dichiarato di ritirare l'istanza di interdizione, le circostanze essendo cambiate. Le Delegazioni tutorie di __________ e di __________ hanno avallato la richiesta, sicché con risoluzione del 20 dicembre 1989 il Consiglio di Stato – su proposta dell'autorità di vigilanza – ha stralciato la causa dai ruoli. La rappresentanza provvisoria è stata revocata dalla Delegazione tutoria di __________ il 9 gennaio 1990.\nB. Il 19 maggio 1994 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ e __________ (eredi fu __________, deceduto il __________ 1993), __________ (ex segretario della Delegazione tutoria di __________), l'avv. __________ (presidente della Delegazione tutoria di __________) e il Comune di __________ per ottenere una somma imprecisata, ma almeno fr. 1 430 458.95 a titolo di risarcimento danni e fr. 70 000.– per torto morale, il tutto con interessi al 5% dal 10 gennaio 1992. Postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, essa ha sostenuto – in sintesi – che nell'autunno del 1988 il rappresentante provvisorio __________ ha venduto sottocosto a __________ ed __________ (zio e nipote del marito) 408 azioni nominative (valore nominale di fr. 1000.– ciascuna) della ditta __________ AG, appartenenti al marito __________, e che la Delegazione tutoria di __________ nulla ha fatto per impedire tale alienazione. Cessionaria delle pretese del marito (atto del 22 aprile 1994), l'attrice ha chiesto la rifusione dell'asserito pregiudizio economico e un'adeguata indennità in riparazione del torto morale.\nC. Con risposta del 26 ottobre 1994 __________ e __________ hanno proposto di respingere la petizione e in via preliminare hanno eccepito la prescrizione di qualunque pretesa. Nella loro risposta del 28 ottobre 1994 __________, __________ e il Comune di __________ hanno concluso a loro volta per il rigetto dell'azione, sollevando preliminarmente la medesima eccezione opposta dalle altre convenute, e hanno chiesto che l'attrice fosse tenuta a rifondere loro una somma imprecisata per il pregiudizio subìto dall'indebita lite. Il 7 novembre 1994 __________, __________ e il Comune di __________ hanno instato dipoi perché l'attrice fosse tenuta a prestare una cauzione processuale di\nfr. 200 000.–. Con ordinanza del 21 novembre 1994 questa Camera ha conferito all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria e con decreto dello stesso giorno ha respinto la domanda di cauzione. In sede di replica e duplica le parti hanno confermato il loro punto di vista, l'attrice chiedendo nondimeno che gli interessi del 5% decorressero dal 22 novembre 1988 anziché dal 10 gennaio 1992, come figurava nella petizione.\nD. Il giudice delegato ha limitato l'udienza preliminare del 6 giugno 1995 all'esame della prescrizione. Ultimata l'istruttoria di tale eccezione, le parti sono comparse al dibattimento finale del 4 dicembre 1996, mantenendo le proprie posizioni. __________, __________ e il Comune di __________ hanno precisato inoltre la domanda di risarcimento del danno subìto per l'indebita lite in fr. 30 000.–. Statuendo con sentenza del 9 maggio 1997, questa Camera ha respinto l'eccezione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state poste per un quinto a carico di __________ e __________ in solido e per il resto a carico di __________, __________ e del Comune di __________, sempre con vincolo di solidarietà. __________ e __________ sono state obbligate inoltre a rifondere all'attrice fr. 2000.–, gli altri convenuti fr. 8000.– per ripetibili."}