A ragione, siccome i documenti agli atti (doc. _) costituiscono scritture private che, per poter assurgere a valore di prova, avrebbero perlomeno dovuto essere confermate dalla testimonianza della persona che le ha allestite (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 90 CPC), prova che tuttavia non è stata fornita dal convenuto. Non essendo sufficientemente dimostrata, la pretesa si rivela dunque sprovvista di buon diritto. g) L'agente generale fa valere infine un credito di fr. 4250.– per premi assicurativi impagati, somma che risulta dagli attestati di carenza beni versati agli atti quali doc.