_, che attesta il versamento al lavoratore di un anticipo di fr. 5000.– il 4 maggio 1982, non è parimenti dimostrato che tale importo debba essere imputato sulla retribuzione del mese di settembre 1982, incombendo al debitore l'onere di provare che la prestazione è avvenuta in adempimento della pretesa fatta valere dal creditore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 183 CPC). Altrettanto dicasi del pagamento di fr. 933.50 attestato dal doc. _, scritto dal quale risulta peraltro espressamente che la somma versata all'attore si riferisce a un'indennità per vacanze dal 3 al 31 agosto 1981 e non è dunque imputabile sul salario del mese di settembre 1982. Ciò posto, la pretesa di fr.