1 prima frase CO). È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi recede dal contratto che abbia a continuare fino al normale termine di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/von Känel, op. cit., n. 2 ad art. 337 CO). L'esistenza di cause gravi dev'essere esaminata tenendo conto delle particolarità del singolo caso (DTF 108 II 446 consid. 2; Rep. 1985 pag. 131 consid. 2). Dottrina e giurisprudenza tendono nondimeno a individuare cause tipiche, le quali – in linea di massima – giustificano una risoluzione immediata del contratto (Rep. 1996 pag. 203 consid.