{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-41_2000-01-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59273&nX40_KEY=4933341&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3ca0bec1fc07efef882451a58d6ace56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:15", "Checksum": "4e274169870decd4fa572a42553adef9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n9. Nel suo memoriale dell'11 gennaio 1988 l'agente generale ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di fr. 2085.30 nei confronti dell'attore. Tale importo è stato ridotto a fr. 371.– (subordinatamente aumentato a fr. 10 196.80) con la replica riconvenzionale del 14 marzo 1988 ed è stato nuovamente modificato in fr. 4621.15 (subordinatamente fr. 14 446.95) con scritto del 18 marzo 1988 (act. V). Nel suo memoriale conclusivo il convenuto ha infine postulato il pagamento di quanto richiesto in petizione, ossia fr. 2085.30, ciò che corrisponde al saldo in favore del convenuto dopo compensazione dei crediti reciproci, deduzion fatta del già citato credito di fr. 4250.– per premi scoperti (memoriale conclusivo del 31 ottobre 1997, ad 6 pag. 10 in alto). Come si è già visto (consid. 6, 7 e 8), dall'esame dei rapporti di dare e avere tra le parti non emerge tuttavia alcun attivo in favore del convenuto, ma finanche un debito del medesimo nei confronti dell'attore di fr. 10 652.50. Ne discende che, contrariamente all'opinione dell’attore riconvenzionale, estinte per compensazione risultano essere le sue pretese nei confronti dell'attore, e non viceversa. L'azione riconvenzionale si dimostra quindi destinata all’insuccesso.\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n10. Gli oneri processuali dell'azione principale nei confronti di ___________ seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato che le pretese dell'attore di fr. 109 039.45 sono state accolte limitatamente a fr. 10 652.50, si giustifica di porre a suo carico nove decimi dei costi processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri processuali dell'azione principale nei confronti di ___________seguono invece la totale soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è fissata in base agli art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG. Le ripetibili assegnate ai convenuti sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 96), mentre non si giustifica l'applicazione dell'art. 12 lett. a e c TOA sia perché tali supplementi si applicano solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4), sia perché la causa direttamente in appello non ha comportato per i legali maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).\n11. La richiesta di ___________ tendente al risarcimento di ogni danno patito a motivo dell'indebita lite è stata abbandonata nelle conclusioni, motivo per cui non necessita alcuna disamina. La medesima domanda formulata da ___________va respinta, siccome l'azione diretta nei confronti di ___________, pur essendo infondata, non poteva dirsi temeraria ove appena si pensi che la legittimazione passiva di ___________ era stata negata nella sentenza del 10 luglio 1985 (doc. _) con cui il giudice del rigetto dell'opposizione aveva ritenuto che l'escusso aveva \"sottoscritto il contratto (…) unicamente in veste di rappresentante\". Ben poteva quindi sorgere nell'attore il dubbio – ancorché rivelatosi infondato – che l'accordo fosse stato concluso con ___________e che ___________ avesse agito soltanto in nome e per conto della società di __________. La convenuta omette inoltre qualsiasi indicazione sul danno patito e non coperto dalle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 152 CPC). Non quantificata, la richiesta si dimostra quindi irricevibile. Nulla induce peraltro a ritenere che l'indennità concessa nel presente giudizio non copra adeguatamente i presumibili costi derivanti dalle prestazioni effettuate dal patrocinatore.\n12. Gli oneri processuali della riconvenzione seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono dunque posti a carico di ___________, con obbligo di rifondere a ___________ un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia e le ripetibili vanno commisurate sulla base dei criteri già esposti al considerando 10. Il valore litigioso è quello risultante dallo scritto del 18 marzo 1988 (act. V) con cui l'attore riconvenzionale ha aumentato la sua pretesa, in via subordinata, a fr. 14 446.95. Si giustifica pertanto l'applicazione di una tassa di giustizia di fr. 1200.– e l'assegnazione al convenuto riconvenzionale di fr. 1500.– per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. La petizione nei confronti di ___________ (già ___________) è respinta.\n2. Nella misura in cui è ricevibile, la petizione nei confronti di ___________ è parzialmente accolta, nel senso che il convenuto è condannato a versare all'attore fr. 10 652.50 con interessi al 5% dall'11 gennaio 1985.\n3. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 5000.–\nb) disborsi e spese fr. 400.–\nfr. 5400.–\nsono posti per un decimo a carico di ___________ e per nove decimi a carico di ___________, che rifonderà a ___________ fr. 9000.– per ripetibili e a ___________ fr. 7000.– per ripetibili ridotte.\n4. La domanda riconvenzionale è respinta.\n5. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1200.–\nb) disborsi e spese fr. 50.–\nfr. 1250.–\nsono posti a carico di ___________, che rifonderà a ___________ fr. 1500.– per ripetibili.\n6. Intimazione:\n– avv. __________;\n– avv. __________;\n– avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}