{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-41_2000-01-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59273&nX40_KEY=4933341&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3ca0bec1fc07efef882451a58d6ace56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:15", "Checksum": "4e274169870decd4fa572a42553adef9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2000 10.1995.41\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. L'attore chiede il pagamento del salario di fr. 5500.– per il mese di settembre 1982, periodo durante il quale egli ha regolarmente lavorato. Il convenuto non nega il mancato versamento dello stipendio, ma sottolinea che dal 1° settembre 1982 esso era stato ridotto a fr. 4700.–: visti i magri risultati conseguiti nel 1981 (doc. _), dall'inizio del 1982 la commissione di portafoglio era infatti passata da fr. 2600.– a fr. 2000.– mensili, mentre dal mese di settembre 1982 è entrata in vigore una modifica contrattuale (doc. _), con ulteriore riduzione della retribuzione a fr. 4700.– mensili (risposta, ad 9c pag. 8 in basso). Inoltre dal conguaglio dei rapporti di dare e avere tra le parti per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1982 (doc. _), come pure dai conteggi mensili inerenti al medesimo periodo (doc. _) e dalle ricevute agli atti (doc. _) risulterebbe un saldo in favore del datore di lavoro di fr. 1364.80, ragione per cui nulla sarebbe dovuto all'attore.\na) Per quanto concerne la riduzione dello stipendio, secondo quanto previsto nello scritto 27 gennaio 1981 del convenuto, firmato per accettazione dall'attore, dal 1° gennaio 1981 quest'ultimo doveva ricevere \"un versamento forfettario, salvo conguaglio alla fine di ogni anno, di fr. 5500.–\" (doc. _, punto 6, pag. 1 in basso). Dopo di allora non v'è traccia agli atti di modifiche dello stipendio: nello scritto del 18 gennaio 1982 (doc. _) l'agente generale si limita a criticare i risultati dell'anno precedente e ad affermare che \"se nel 1982 la produzione budgettata non venisse realizzata, dovrò sopprimere la garanzia di portafoglio, specificata al Pt 5 della l. 27.1.1981\". Nonostante l'ammonimento, il convenuto non ha quindi deciso alcuna riduzione della commissione di portafoglio. Neppure la modifica contrattuale del 3 agosto 1982 ha mutato lo stipendio mensile dell'attore. Tale scritto conferma anzi che \"per quanto riguarda la sua rimunerazione, a far stato dal 1° settembre 1982, valgono integralmente le condizioni specificate nel contratto di Agente principale con lei perfezionato il 27.1.1981 e che prevede (…)\" (doc. _, pag. 2 in alto). La retribuzione dovuta all'attore per il mese di settembre 1982 ammonta pertanto, salvo conguaglio, a fr. 5500.–.\nb) Per quanto attiene all'estinzione del credito appena citato, i documenti cui fa riferimento il convenuto per giustificare le pretese addotte in compensazione (doc. _), se si eccettuano le ricevute (doc. _), non recano la firma dell'attore, che ne ha contestato il fondamento (replica, ad 10 pag. 9 in fondo). Trattandosi di scritture di parte, tali documenti non beneficiano di alcun valore probatorio, a meno di essere avvalorati dalla testimonianza della persona che li ha allestiti (v. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 90 CPC), ciò che non si è verificato in concreto. Quanto al doc. _, che attesta il versamento al lavoratore di un anticipo di fr. 5000.– il 4 maggio 1982, non è parimenti dimostrato che tale importo debba essere imputato sulla retribuzione del mese di settembre 1982, incombendo al debitore l'onere di provare che la prestazione è avvenuta in adempimento della pretesa fatta valere dal creditore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 183 CPC). Altrettanto dicasi del pagamento di fr. 933.50 attestato dal doc. _, scritto dal quale risulta peraltro espressamente che la somma versata all'attore si riferisce a un'indennità per vacanze dal 3 al 31 agosto 1981 e non è dunque imputabile sul salario del mese di settembre 1982. Ciò posto, la pretesa di fr. 5500.– avazata dal dipendente si dimostra fondata e dev'essere accolta.\n7. L'attore lamenta il mancato pagamento di fr. 10 896.20 per provvigioni derivanti da un conteggio dell'8 agosto 1984 allestito dal datore di lavoro (doc. _), il mancato pagamento di una provvigione di fr. 868.25 per un affare ___________ (onde un totale di fr. 11 764.45) e il mancato pagamento di altre non meglio quantificate provvigioni per affari ___________, ___________ e ___________ (petizione, ad. D pag. 5 in basso). Il convenuto non contesta il calcolo di fr. 11 764.45, salvo rilevare che dal conteggio dell'8 agosto 1984 emerge un saldo in favore dell'attore di fr. 10 779.60 e non di fr. 10 896.20. Sostiene però che la provvigione di fr. 868.25 per l'affare ___________ è già stata pagata e per il resto oppone in compensazione contropretese per fr. 18 009.65, di modo che i crediti dell'attore risulterebbero estinti in virtù dell'art. 120 cpv. 1 CO; inoltre contesta le provvigioni per gli affari ___________, ___________ e ___________.\na) Per quanto riguarda anzitutto i crediti dell'attore, il convenuto sottolinea a ragione che dal conteggio dell'8 agosto 1984 (doc. _) risulta un saldo di fr. 10 779.60 in favore del dipendente, e non di fr. 10 896.20 (né tanto meno di fr. 20 896.20 come sostiene l'attore nel suo memoriale conclusivo). Quanto al credito di fr. 868.25 per l'affare ___________, l'attore ha riconosciuto in replica di avere già ricevuto la provvigione dal datore di lavoro (memoriale, ad 12 pag. 11 in mezzo). Il che risulta chiaramente, per altro, dal conteggio del mese di gennaio 1981 sottoscritto dall'attore medesimo (doc. _ del convenuto ___________). Tale credito è dunque estinto. Per quanto concerne le provvigioni per gli affari ___________, ___________ e ___________, l'attore non ha quantificato le sue pretese né con gli allegati preliminari né con le conclusioni. Ciò non è ammissibile. Su questo punto la petizione non può pertanto essere esaminata nel merito (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 165 CPC)."}