Non v'è ragione pertanto di derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 148 cpv. 1 CPC, né tanto meno di ridurre il valore litigioso in base alle richieste formulate nel memoriale conclusivo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. La petizione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 5500.– b) disborsi e spese fr. 650.– fr. 6150.– sono posti a carico di __________, che rifonderà all'Associazione Football Club __________ fr. 18 000.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. __________; – avv. __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario