_, pag. 5 in fondo). Ora, considerati i tempi necessari per condurre le trattative ed elaborare le clausole contrattuali, non si vede come l'attore possa ragionevolmente sostenere di aver ignorato – il 15 dicembre 1993 – l'imminente firma dell'accordo e le relative condizioni salariali. Egli era dunque in grado già al momento della petizione di formulare un pronostico sull'evoluzione prevedibile del danno o, se non altro, di riservare un adeguamento della domanda in base alla modifica delle circostanze. Non v'è ragione pertanto di derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 148 cpv.