58 942.20). A suo parere, la diminuzione del danno “non è che la logica conseguenza dell'evolversi dei fatti in corso di causa (riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e nuova occupazione presso il FC __________) e pertanto non può evidentemente essere ascritta all'attore, in quanto voluta essenzialmente dal legislatore” (memoriale conclusivo, pag. 16 a metà). È vero che – secondo dottrina – il lavoratore non dev'essere penalizzato nell'attribuzione degli oneri processuali da un'eventuale riduzione del danno in pendenza di causa (Streiff/von Känel, op. cit., n. 14 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 5 in fine ad art. 337c CO; Staehelin, op.