8e), all'attore non può essere riconosciuta in definitiva alcuna indennità a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO. La petizione – infondata in ogni suo punto – deve quindi essere respinta, a prescindere dall'esistenza di “cause gravi” per la rescissione immediata del contratto nel senso dell'art. 337 cpv. 1 e 2 CO. 9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG) è stabilita in funzione del valore litigioso, che è quello della petizione (art. 5 cpv. 1 CPC), cioè fr. 228 000.–. Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid.