Anche su questo punto non si ravvisa dunque alcun contegno censurabile, da parte del datore di lavoro, per avere disdetto il contratto durante lo svolgimento del campionato. f) Tutto ben ponderato, ritenuto che alla convenuta non può essere rimproverata nessuna colpa specifica, considerate altresì le gravi violazioni dei doveri professionali imputabili al lavoratore (consid. 5), come pure la breve durata del contratto (meno di due mesi, dal 28 giugno al 25 agosto 1993) e il tempestivo reinserimento professionale (quattro mesi dopo il licenziamento: consid. 8e), all'attore non può essere riconosciuta in definitiva alcuna indennità a norma dell'art. 337c cpv.