Avesse tollerato la presenza dell'allenatore, l'atteggiamento della convenuta avrebbe anzi potuto comportare una rinuncia a prevalersi del diritto alla rescissione immediata del contratto (cfr. Rehbinder, op. cit., n. 16 in fine ad art. 337 CO). Anche sotto questo profilo il datore di lavoro ha quindi agito in maniera corretta. e) L'attore sottolinea per finire che la convenuta sapeva di esporre il lavoratore a un periodo di disoccupazione, date le difficoltà nel mondo del calcio professionale a trovare un impiego durante il campionato (memoriale conclusivo, pag. 15 in basso).