pag. 336 in basso e 337 in alto). La convenuta era dunque senz'altro legittimata a impedire all'attore di salire sull'autobus per continuare a svolgere la sua attività, non potendo quest'ultimo vantare alcun diritto a fornire le sue prestazioni (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO). Né giova all'attore sostenere che a quel momento il “boicottaggio” non era ancora esecutivo e che egli era dunque “perfettamente in grado di svolgere il proprio lavoro” (memoriale conclusivo, pag. 15 a metà). Avesse tollerato la presenza dell'allenatore, l'atteggiamento della convenuta avrebbe anzi potuto comportare una rinuncia a prevalersi del diritto alla rescissione immediata del contratto (cfr.