La sanzione è da ricondurre inoltre al contegno dell'attore il 27 giugno 1993, definito dall'autorità sportiva come una delle più gravi violazioni commesse da un allenatore professionista sulla quale essa sia stata chiamata a giudicare (sopra, consid. 5b). Né l'agire del lavoratore e la conseguente sanzione sono in qualche modo imputabili alla convenuta, ciò che del resto neppure l'attore pretende. Anzi, al momento dei fatti il contratto di lavoro stipulato il 2 giugno 1993 non era ancora entrato in vigore (doc. _ in alto; memoriale conclusivo dell'attore, pag. 7 in basso e pag. 8 in alto).