In concreto già si è detto che le circostanze alla base della rescissione immediata del contratto potrebbero configurare “cause gravi” nel senso dell'art. 337 cpv. 1 e 2 CO. L'allenatore è stato infatti sospeso da ogni attività professionale per tre mesi, periodo che taluni autori considerano sufficiente, in linea di massima, a rendere intollerabile la prosecuzione del contratto fino alla scadenza ordinaria (sopra, consid. 4). La sanzione è da ricondurre inoltre al contegno dell'attore il 27 giugno 1993, definito dall'autorità sportiva come una delle più gravi violazioni commesse da un allenatore professionista sulla quale essa sia stata chiamata a giudicare (sopra, consid.