Nel commisurare l'indennità il giudice tiene conto di tutte le circostanze specifiche (art. 337c cpv. 3 CO), come la gravità della violazione contrattuale, la lesione della personalità del lavoratore, la colpa delle parti, la durata del rapporto d'impiego, il tempo residuo fino alla normale scadenza del contratto o al termine di disdetta, le probabilità di reinserimento professionale, le modalità del licenziamento ecc. (Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 337c CO; Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 217 n. 638 in fine). 8. In concreto già si è detto che le circostanze alla base della rescissione immediata del contratto potrebbero configurare “cause gravi” nel senso dell'art. 337 cpv.