, ma non configura né un risarcimento del danno né una riparazione morale (Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 8 ad art. 337c CO). Il licenziamento ingiustificato comporta, di regola, il versamento di siffatta indennità (DTF 121 III 68 consid. 3c, 116 II 301 consid. 5a), salvo casi particolari in cui non si ravvisino comportamenti censurabili da parte del datore di lavoro (DTF inedite del 9 luglio 2002 in re I., 4C.10/2002, consid. 4.1 e del 16 agosto 2001 in re X, 4C.74/2000, consid. 5a con rinvio). Nel commisurare l'indennità il giudice tiene conto di tutte le circostanze specifiche (art. 337c cpv.