1 CO) dev'essere respinta già per l'assenza di danno, senza che sia necessario vagliare i motivi per una rescissione immediata del contratto di lavoro. 7. L'attore rivendica inoltre un'indennità per indebito licenziamento di fr. 42 000.–, pari a sei mesi di stipendio lordo. Secondo l'art. 337c cpv. 3 CO il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, la quale non può superare tuttavia l'equivalente di sei mesi di salario. Tale indennità persegue uno scopo punitivo e riparatore (DTF 123 III 394 consid. 3c), ma non configura né un risarcimento del danno né una riparazione morale (Staehelin, op.