In quest'ultimo caso il diritto alle ferie è da ritenersi compreso nell'indennità versata a titolo di mancato guadagno (DTF 117 II 272 in basso; cfr. anche Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 337c CO con richiami di dottrina e di giurisprudenza). In concreto l'attore, licenziato il 25 agosto 1993, rivendica il pagamento dello stipendio dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995 (22 mesi). Egli ha cominciato bensì un nuovo lavoro il 1° gennaio 1994 come allenatore del Football Club __________ (doc. _), ma prima di allora è rimasto inattivo quattro mesi, durante i quali ha scontato il “boicottaggio” deciso nei suoi confronti il 21 luglio 1993 (cfr.