d) Riguardo alla compensazione delle vacanze non godute, il postulato indennizzo di fr. 14 000.–, ridotto nelle conclusioni a fr. 3500.– (pari a due settimane di ferie: pag. 14 in alto), rientra – in linea di principio – nel novero delle pretese risarcibili a norma dell'art. 337c cpv. 1 CO (cfr. DTF 117 II 272 in alto). Tale regola non trova tuttavia applicazione qualora si possa ragionevolmente pretendere dal lavoratore che fruisca delle vacanze entro la scadenza del contratto o entro l'eventuale inizio di una nuova attività lucrativa. In quest'ultimo caso il diritto alle ferie è da ritenersi compreso nell'indennità versata a titolo di mancato guadagno (DTF 117 II 272 in basso;